Accesso civico
Accesso civico – art. 5 d.
Accesso civico – art. 5 d.lgs n. 33/2013 – si attua quando l’amministrazione non adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge.
- Chi può esercitare il diritto: Chiunque ha diritto di richiedere alla pubblica amministrazione la pubblicazione dei dati e delle informazioni omesse. La richiesta di accesso non è infatti sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. La richiesta di accesso non deve essere motivata ed è gratuita.
- A chi va indirizzata la richiesta di accesso: Responsabile della trasparenza
- Termine per l’adempimento della richiesta: l’amministrazione ha 30 giorni di tempo per procedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale del documento, dell’informazione o del dato richiesto nonché procedere alla contestuale trasmissione al richiedente ovvero comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale.
- Tutele: Se l’amministrazione non risponde alla richiesta di accesso l’interessato può ricorrere a chi ha il potere sostitutivo (art. 5 comma 4 d. lgs 33/2013). il richiedente può, inoltre ricorrere al TAR secondo le disposizioni di cui al D.lgs n. 104/2010.
- MODULO RICHIESTA ACCESSO CIVICO
- Accesso civico “semplice”
- Accesso civico “generalizzato”
- L’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Registro degli accessi
Ultimo aggiornamento
18 Aprile 2018, 12:28